L'annotazione, in termini generici, consiste nell'inserzione di atti in pubblici registri, in genere a margine, in calce o a tergo di altri atti. L'annotazione ipotecaria, in particolare, è quel documento necessario per rendere ufficiale il passaggio di credito dell'ipoteca su un immobile a favore di un nuovo soggetto (subentrante al precedente titolare della stessa garanzia ipotecaria).
L'Art. 2843 del Codice Civile, che regola gli aspetti relativi all'annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito, prevede quanto segue:
"La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita."