Gli interessi sono definiti convenzionali quando le parti stesse, nel titolo costitutivo di un'obbligazione o in un successivo accordo modificativo, pattuiscono che il debitore sia tenuto a versare al creditore, a titolo di remunerazione del capitale, anche gli interessi.
Quando il tasso d'interesse pattuito è maggiore del cosiddetto tasso d'interesse legale, è obbligatoria la forma scritta (Art.1284 c.c.); altresì, se non opportunamente specificato nel contratto, gli interessi convenzionali si riconducono gli interessi legali.