L'Art.2745 c.c. definisce il privilegio come causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazione della particolare natura del credito.
In materia di obbligazioni, in particolare, il termine privilegio viene utilizzato per indicare la posizione più favorevole di certi creditori: nell'esecuzione dell'obbligazione, la soddisfazione dei loro crediti è preferita a quella di altri; in sostanza, quindi, il privilegio non è nient'altro che un diritto "ad essere preferiti".
In base all'oggetto dell'obbligazione, i privilegi sono sui mobili o sugli immobili; possono essere generali o speciali, a seconda che riguardino rispettivamente il totale dei beni mobili o una parte dei beni (mobili o immobili) del debitore. Accanto a questi, privilegi cosiddetti personali, vi sono i privilegi reali: designano alcuni diritti reali a garanzia dell'obbligazione e riguardano sia beni mobili che beni immobili.
In generale, comunque, il privilegio non risulta dal credito: ciò vuol dire che non sono previste particolari forme di pubblicità, come accade ad esempio per l'ipoteca
Il Codice, inoltre, disciplina la contemporanea presenza di più creditori privilegiati oppure di più creditori tutti forniti di cause legittime di prelazione; per questi ultimi, in particolare, l'Art. 2748 c.c. ordina le cause legittime di prelazione nel modo seguente:
- credito con privilegio speciale immobiliare prevale sul credito garantito da ipoteca;
- credito garantito da pegno prevale sul credito con privilegio speciale mobiliare.