Il TFR o trattamento di fine rapporto – la cosiddetta liquidazione – rappresenta la cifra che l'azienda deve erogare a ciascun lavoratore subordinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in base a quanto stabilito dall'Art.2120 del c.c.
In pratica, è una parte della retribuzione lorda corrisposta in modo "differito", non essendo immediatamente a disposizione del lavoratore : peraltro, qualunque sia la ragione che determinerà la cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, ecc.), dovrà essere erogata per favorire il superamento delle difficoltà economiche causate dal venir meno della retribuzione.
Il TFR maturato in un anno si calcola come quota della retribuzione annuale lorda (esattamente il 7,41%, composto dal 6,91% corrisposto all'ex dipendente più lo 0,5% corrisposto all'INPS) rivalutata, su base composta, di una percentuale (1,5% in misura fissa sommato al 75% della percentuale di aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT).
Il lavoratore, dopo 8 anni consecutivi di servizio, ha la possibilità di chiedere al datore di lavoro un anticipo sul TFR maturato, in misura massima del 70% ed esclusivamente per spese urgenti rigorosamente documentate quali, ad esempio, l'acquisto della prima casa per sé o per i figli.