Nella definizione di titolo esecutivo rientrano tutti gli atti – tassativamente predeterminati dalla legge – che legittimano un soggetto ad agire con i mezzi e le forme dell'esecuzione forzata nei confronti di un altro soggetto per ottenere l'adempimento di un dovere o di un obbligo non spontaneamente adempiuto.
Il titolo esecutivo – considerato analogo ad una condizione sufficiente e necessaria – è contenuto in un documento cartaceo, che descrive:
- il diritto per cui si procede;
- il titolare del diritto;
- il debitore della prestazione oggetto del medesimo.
I requisiti del diritto risultante dal titolo, in basa all'Art.474 c.p.c.,sono i seguenti:
- certezza: esatta determinazione del suo contenuto e dei suoi limiti;
- liquidità: precisazione della sua misura;
- esigibilità: non soggezione a termini o a condizioni.
L'efficacia del titolo esecutivo, inoltre, può essere subordinata a cauzione (ad esempio nel caso di decreto ingiuntivo): tale ipotesi non va confusa con l'assenza di esigibilità in quanto la cauzione attiene unicamente alla possibilità di avviare l'esecuzione forzata.
Gli atti cui è attribuibile tale qualifica sono:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisca espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.