L'annullabilità è una forma di invalidità di un negozio giuridico che presenta un vizio tale da ledere un interesse privato. Tra le cause di annullabilità se ne individuano quattro subfattispecie:
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incapacità di una delle parti;
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errore;
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violenza;
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dolo.
L'annullabilità è soggetta a prescrizione, solitamente nel termine di 5 anni, ed è sanabile mediante la convalida: espressa o tacita, si tratta di un negozio unilaterale non recettizio che conferma il contratto invalido. Generalmente è relativa, dato che può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge o da alcuni soggetti espressamente determinati; tuttavia, sebbene in pochi casi, può essere assoluta, ovvero può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
La minor gravità della condizione giuridica corrispondente all'annullabilità rispetto a quella afferente alla nullità spiega l'efficacia interinale che l'atto annullabile è idoneo a sortire. Fino al momento in cui non subentri la pronunzia di annullamento, infatti, l'atto continua a esplicare i propri effetti seppur inficiato dal vizio invalidante.
Per annullamento, quindi, si intende la pronunzia giudiziale vera e propria con la quale viene eliminata l'efficacia di un negozio giuridico affetto da un vizio, che lo rende annullabile: non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti di buona fede a titolo oneroso, salvo i casi di annullamento dipendente da incapacità legale.