L'atto pubblico (detto anche atto autentico o scrittura pubblica) è il documento redatto, secondo le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (Artt. 2699-2701 c.c.).
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Inoltre, vale come titolo esecutivo per le obbligazioni di somme di danaro ivi contenute. Inoltre, secondo quanto stabilito dall'Art. 2699 c.c., il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata: si parla in questo caso di conversione dell'atto pubblico.
La richiesta della forma scritta per sancire la validità o la prova di un atto non comporta automaticamente un atto pubblico: infatti, se l'ordinamento si limita a richiedere la forma scritta, sarà sufficiente la scrittura privata, purché autenticata secondo le modalità previste.
Nel nostro ordinamento numerosi atti e contratti devono essere redatti in forma pubblica a pena di nullità: ad esempio, le donazioni (eccetto quelle di modico valore), gli atti costitutivi di associazioni riconosciute, società di capitali, ecc.