La separazione dei beni costituisce un regime convenzionale che i coniugi possono scegliere in deroga a quello della comunione dei beni, divenuto legale – ovvero applicabile in mancanza di un'apposita convenzione – a seguito della riforma del regime patrimoniale introdotta nel 1975. In particolare, in base all'Art. 215 del Codice Civile, i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva – dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le prove testimoniali e le presunzioni – dei beni acquistati durante il matrimonio; qualora nessuno dei coniugi fosse in grado di dimostrare la proprietà esclusiva di un bene, questo verrà considerato di proprietà indivisa per pari quota di entrambi.
Il regime della separazione dei beni comporta, quindi, che ognuno dei coniugi conservi la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio e rimanga proprietario esclusivo di quelli acquistati durante la vita matrimoniale;la scelta del regime patrimoniale, infine, può essere effettuata:
- al momento della celebrazione del matrimonio, con dichiarazione al celebrante (ufficiale di stato civile, parroco o altro ministro del culto);
- prima del matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio;
- dopo il matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio e annotata a margine dell'atto di matrimonio.