La delega è l'atto attraverso il quale un organo (delegante) trasferisce ad altro organo (delegato) l'esercizio dei poteri e delle facoltà rientranti nella sua sfera di competenza; nell'ordinamento amministrativo italiano, in particolare, l'istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze: pertanto, risulta ammissibile solo nei casi in cui espressamente prevista dalla legge e conferita con atto scritto.
Il delegante, mediante la delega, non perde la titolarità ma demanda esclusivamente l'esercizio dei poteri al delegato: quest'ultimo, quindi, esercita il potere in nome proprio e risponde personalmente per gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata; si fa riferimento alla delega interorganica quando lo spostamento di competenze avviene da un organo ad un altro all'interno della stessa struttura amministrativa (per es. delega dal prefetto al questore), o alla delega intersoggettiva, se il trasferimento di competenze avviene tra soggetti diversi (per es., prima della riforma attuata con legge costituzionale 3/2001, lo Stato poteva delegare alle regioni l'esercizio di sue funzioni amministrative, e queste, a loro volta, alle province, ai comuni e ad altri enti locali).
Intercorrendo tra due organi, infine, la delega si distingue dalla rappresentanza: quest'ultima, infatti, genera un rapporto giuridico tra distinti soggetti giuridici (rappresentante e rappresentato).