Nel diritto civile, la procura è il negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto – legalmente capace di agire – conferisce a un altro soggetto – anche non capace di agire, purché capace di intendere e di volere – il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere atti giuridici, o di ricevere atti e dichiarazioni, in suo nome e per suo conto.
La procura cosiddetta generale ha come oggetto tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione in essa indicati mentre la procura speciale è relativa solo agli atti in essa specificamente considerati; occorre inoltre ricordare che per il compimento degli atti "personalissimi" – come il testamento – non può essere rilasciata una procura.
La procura non ha effetto se non conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere; in particolare, può essere conferita oralmente, risultare da comportamenti concludenti o da un documento scritto. In generale, quindi, è richiamato il concetto di congruità.
Si ha rappresentanza disgiuntiva quando la procura è conferita a più soggetti operanti in maniera autonoma l'uno dall'altro; viceversa, quando devono operare insieme si parla di rappresentanza congiuntiva.
L'estinzione della procura avviene con il compimento, da parte del rappresentante, degli atti per cui era stata conferita; inoltre, la morte del rappresentante (o del rappresentato), la rinunzia da parte del rappresentante, la revoca del mandato da parte del rappresentato o il fallimento di quest'ultimo comportano l'estinzione. In ogni caso, le eventuali modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.