L'imposta comunale sugli immobili, meglio nota come ICI, fu istituita nel 1992 in sostituzione della precedente imposta locale sulla proprietà immobiliare o INVIM.
L'ICI è un imposta diretta, reale, a carattere prevalentemente patrimoniale, definita a livello statale: nello specifico, lo Stato fissa un minimo ed un massimo dell'aliquota applicabile; tuttavia, ogni singolo Comune – destinatario del gettito e titolare del potere di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta in relazione agli immobili situati in tutto o in parte sul territorio del comune stesso – fissa annualmente, in modo autonomo e indipendente, il valore dell'aliquota all'interno del range
Il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. I soggetti passivi sono il proprietario, o il titolare di altro diritto reale di godimento, il locatario in caso di locazione finanziaria, e il concessionario in caso di bene demaniale. L'imposta si applica a partire dal valore dell'immobile, stimato con regole parzialmente differenti per i fabbricati, i terreni agricoli, le aree fabbricabili (rendita catastale rivalutata).
Imposta a carattere periodico, è dovuta per il possesso dell'immobile in ogni anno solare; tuttavia, gli Artt. 7 e 8 del D.LGS. 504/1992 prevedono diverse fattispecie di esenzioni, riduzioni e detrazioni. In tal senso, l'art. 1 del D.L. 93/2008 ha disposto l'esenzione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa).
Dal 2012 è stata sostituita dall'Imposta MUnicipale propria (IMU).