Responsabilita' per atto illecito
Durata
L'Art.2043 del c.c. definisce atto illecito un qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto; inoltre, attribuisce la responsabilità a colui che ha commesso il fatto e lo obbliga al risarcimento del danno.
In generale, quindi, l'atto illecito è determinato in base allo schema:
- fatto: azione o omissione, quest'ultima rilevante solo se esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi "omessa", ovvero non compiuta;
- colpevolezza: ai fini della responsabilità non interessa qualsiasi fatto umano ma solo quello determinato da dolo o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- nesso di casualità: tra atto e danno deve esserci un legame di causa ed effetto, rilevante dal punto di vista giuridico;
- danno antigiuridico: ingiustizia del danno intesa come "antigiuridicità" ovvero capacità di provocare la lesione di un diritto.
Gli articoli successivi (2044-2047) individuano le possibili eccezioni, escludendo la possibilità di attribuire la responsabilità se l'illecito è stato commesso:
- per caso fortuito o per forza maggiore;
- per legittima difesa di sè o di altri;
- in stato di necessità;
- da soggetto incapace di intendere e di volere.
In caso di assenza della responsabilità oggettiva, vi è la cosiddetta inversione dell'onere della prova: in altre parole, sarà compito del danneggiante dover dimostrare l'estraneità rispetto al danno. Inoltre, qualora l'illecito risultasse imputabile a più persone, queste sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno.
Maggiori informazioni su
Responsabilita' per atto illecito
Tipo di Tasso
Durata
anni
Finalità mutuo
Prov. immobile